1. I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui é effettuata l’estrazione. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l’effettuazione dei controlli.

Con circolare ministeriale n. 4632 del 14 aprile 2004 è stata imposta, in aggiunta alle comunicazioni al Prefetto ed al Sindaco, una ulteriore comunicazione in carta libera all’Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, competente per territorio, per il rilascio del nulla osta nell’ambito dei compiti di controllo delle manifestazioni di sorte locali. Tale comunicazione dovrà essere antecedente alle altre due e per essa, decorsi trenta giorni, varrà il principio del silenzio assenso. L’esame della pratica da parte dei Monopoli di Stato è limitato al rispetto formale di quanto previsto dal più volte citato D.P.R. 430/01.

  1. Alla comunicazione di cui al comma 1, va allegata la seguente documentazione:
  2. a) per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
  3. b) per le tombole:

1) il regolamento con la specificazione dei premi e con l’indicazione del prezzo di ciascuna cartella;

2) la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione é prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione é prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore.

  1. Per le pesche o banchi di beneficenza l’ente organizzatore indica nella comunicazione di cui al comma 1 il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.
  2. Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza:
  3. a) delle condizioni previste dal presente regolamento;
  4. b) della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.

Commento: va notato l’obbligo, introdotto da una disposizione successiva, di comunicazione all’Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato (l’elenco generale dei quali è alla fine di questa relazione) e la generica indicazione che essa deve precedere quella inviata a Prefetto e Sindaco. Tenuto conto che tale organismo ha 30 giorni per rifiutare il nulla osta o introdurre prescrizioni verrebbe spontaneo ritenere che tale invio dovrebbe precedere gli altri di un corrispondente periodo ma non va comunque scordato che è sempre possibile comunicare anche successivamente intervenute modificazioni al Prefetto a al Sindaco per cui qualche giorno di vantaggio rispetto ai 30 giorni tassativi prima della data fissata per l’estrazione appaiono comunque adeguati. Naturalmente niente e nessuno impedisce che le comunicazioni siano effettuate con largo anticipo quando riferite a manifestazioni tradizionalmente svolte e da tempo programmate. Se è vero che il controllo dei Monopoli di Stato è sostanzialmente formale è pur vero che esso dispone di un formidabile strumento di controllo e vigilanza rappresentato dalla Guardia di Finanza che può impedire in qualsiasi momento lo svolgimento di manifestazioni non autorizzate.

Particolare attenzione merita, solo ed unicamente per la tombola,  la espressa previsione di una cauzione pari al valore complessivo dei premi promessi e sulle modalità con cui può essere corrisposta. Confermando la assoluta eterogeneità dei comportamenti degli oltre 8.000 Comuni italiani, a favore dei quali la cauzione deve essere versata, il comportamento più favorevole alle Pro Loco sembra essere quello di depositare presso gli uffici comunali un libretto al portatore (o anche del contante) l’ultima ora utile prima dell’estrazione e chiederne la restituzione il primo giorno utile successivo a presentazione delle quietanze sottoscritte dai vincitori che attestano la regolare riscossione del premio in palio.

Resta la considerazione di quanto sia anacronistica una cauzione a fronte di un gioco che prevede il pagamento pressoché contestuale alla dichiarazione di vincita mentre invece non sia richiesta per la lotteria i cui premi potrebbero essere reclamati dopo molte settimane, se non mesi, dall’estrazione.

LE FORMALITÁ

La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle é indicata nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore.

L’estrazione della lotteria e della tombola é pubblica; le modalità della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell’avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita.

Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell’ente organizzatore provvede prima dell’estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d’acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell’estrazione. L’estrazione e’ effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni é redatto processo verbale del quale una copia é inviata al Prefetto ed un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco.

Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell’ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia é inviata al Prefetto e un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco.

Per le tombole, entro trenta giorni dall’estrazione, l’ente organizzatore presenta all’incaricato del sindaco la documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’immediato svincolo della cauzione. Il comune dispone l’incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine di cui al presente comma.

Commento: i biglietti e le cartelle non necessitano di punzonatura ma farà fede la fattura di acquisto emessa dalla tipografia. Tutte le estrazioni sono pubbliche e vanno effettuate alla presenza di un incaricato del Sindaco che funge da garante della regolarità delle operazioni. I premi della tombola vanno consegnati nel termine massimo di 30 giorni (ma chi ha già organizzato tale gioco sa benissimo che la consegna è immediata vista la necessaria presenza fisica e attiva del giocatore nel luogo dove il gioco si svolge) mentre non esiste alcuna indicazione predeterminata per i tempi di consegna dei premi delle lotterie e delle pesche di beneficenza. Se per quest’ultime valgono le stesse considerazioni della tombola, un ragionamento molto dissimile può essere fatto per le lotterie i cui termini, scelti dal promotore, devono essere indicati sia sul biglietto che sul regolamento e sulla previsione, possibile, che il premio non venga reclamato nei termini.

Nulla dice a tale proposito il D.P.R. 430/01 ma prassi consolidata è che il promotore, in ragione delle specifiche caratteristiche per cui è titolato, possa incamerare il premio da destinare ai fini istituzionali e più specificatamente per le gli scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi non escludendo quindi la conversione da bene in natura a mezzi monetari secondo metodologie liberamente ed autonomamente scelte.

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